Secondo l’art 25 CCNL 16.11.2022 (in continuità con l’art. 20 CCNL 21.05.2018) il dipendente a tempo indeterminato che risulti vincitore di concorso, o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, ha diritto alla conservazione del posto (non retribuito) presso l’ente di provenienza per tutta la durata del periodo di prova previsto contrattualmente dall’amministrazione di destinazione; nel caso in cui il dipendente risulti vincitore di ulteriore concorso presso terzo comune potrà mantenere il diritto alla conservazione del posto presso il secondo ente.

Qualora intenda invece mantenere il diritto alla conservazione del posto nella prima amministrazione deve, prima di accettare l’incarico presso il terzo comune, recedere dal rapporto di lavoro con il secondo ente e rientrare in servizio nel primo; solo riprendendo il servizio nel primo ente, ed in seguito accettare il servizio nel terzo ente, potrà avvalersi del diritto alla conservazione del posto nel periodo di prova presso quest’ultimo.

Resta invariato l’istituto della Ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 26 CCNL 16.11.2022.