L’ARAN ha recentemente sottolineato l’obbligatorietà della nomina di un Comitato di coordinamento ex art. 12, commi 4 e 5, dell’ACNQ 12.04.2022, il cui ruolo nasce dall’esigenza di individuare un determinato numero di componenti che sia portavoce per la parte sindacale e al contempo di ridurre le difficoltà di gestione degli incontri con l’amministrazione causate da un elevato numero di partecipanti.

Qualora il Comitato non venga costituito, l’amministrazione deve rilevare l’inadempimento contrattuale ed invitare formalmente la RSU a procedere quanto prima alla nomina del Comitato, evidenziando che in assenza di tale nomina non sarà possibile la regolare costituzione della delegazione trattante, con relativa impossibilità di procedere alla convocazione degli incontri di contrattazione integrativa e di confronto. (ARAN ID 35954)