Con Orientamento ID 35960 l’ARAN precisa che la disposizione dell’art. 6, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i., secondo la quale nelle amministrazioni con meno di duecento dipendenti i soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, su richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni posto a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura, non pone alcun obbligo in capo all’amministrazione di concedere un locale per riunioni che coinvolgano anche dirigenti sindacali esterni o persone estranee all’amministrazione: la norma attribuisce ai soli dirigenti sindacali interni il diritto a poter utilizzare un locale dell’amministrazione.