Chiamata ad un parere sulla distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici, il 12 gennaio 2023 la sezione Toscana della Corte dei Conti si è espressa negativamente in merito alla possibilità di una liquidazione “per step” durante la fase esecutiva di prestazioni che vengono erogate a livello episodico (si porta l’esempio del trasporto scolastico), richiamando il principio secondo cui il diritto all’incentivo sorge al perfezionamento dell’obbligazione; momento che coincide con la conclusione della stessa, o anche successivamente, qualora condizionato al positivo riscontro da parte dell’amministrazione.
Nella medesima deliberazione ha invece espresso parere favorevole sulla possibilità di corrispondere un incentivo tecnico ad un gruppo di lavoro prima della formale costituzione dello stesso, rimettendo alla responsabilità del dirigente o del responsabile del servizio l’attestazione che vi sia stato effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016; l’attività sostanziale prevale dunque sulla costituzione formale del gruppo di lavoro.
La Corte dei Conti si è espressa altresì in merito ai vincoli posti alle risorse derivanti dai finanziamenti europei o altri finanziamenti vincolati riguardo le opere pubbliche, qualora le medesime siano finanziate in parte anche da fondi comunali: la Corte opta per un orientamento restrittivo indicando che, in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione vada esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.