IL TAR Lombardia (sent. n. 4290 del 29/12/2025) conferma la costante linea giurisprudenziale secondo la quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa ed in re ipsa la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, in ossequio al principio di economicità amministrativa di valutazione; si ritiene che il profilo motivazionale sia sufficientemente soddisfatto nel momento in cui siano stati prefissati, da parte della stessa commissione esaminatrice, i criteri di massima di valutazione che determinano e giustificano l’attribuzione del voto, e che al contempo chiariscono univocamente la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione del voto numerico. Tale forma di valutazione, si aggiunge, è da considerarsi illegittima solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento.