Nel Comunicato del 10 maggio 2023 il Ministero dell’Interno, ricordando che la figura del Segretario del consiglio comunale è obbligatoria solo per i comuni che popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 39 comma 3 TUEL), chiarisce che l’indennità prevista dal DM del 30.5.2022 (Allegato B) spettante al Presidente del consiglio comunale non può essere attribuita al Sindaco qualora egli ricopra anche l’incarico di Presidente del consiglio, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall’articolo 82, comma 5 TUEL.
Ne consegue che, qualora i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non abbiano previsto nello statuto la figura del Presidente del consiglio, l’importo pro quota preassegnato ai comuni a copertura dell’eventuale opzione statutaria dovrà essere restituito come previsto dall’articolo 3 del DM del 30.5.2022.