Dal 1° gennaio i dipendenti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, come previsto dall’articolo 2 della Legge 106/2025; oltre che per sé stessi, i permessi sono utilizzabili anche per il figlio minorenne che sia affetto dalle medesime patologie di cui al comma 1 (quindi malattie oncologiche, che si precisa essere in fase attiva o in follow-up precoce, o malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%). Viene applicata la medesima disciplina dei permessi per gravi patologie richiedenti terapie salvavita, quindi per i permessi in oggetto spetta l’intera retribuzione e non rientrano nel periodo di comporto.