L’articolo 3, comma 6-bis della Legge n. 74/2023 modifica l’articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 elevando da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale i Comuni hanno la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.