L’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale, del 12 aprile 2022, all’art. 12, comma 5, prevede che la composizione del Comitato di coordinamento rispetti i principi di proporzionalità (numero di seggi ottenuti da ciascuna lista rispetto al numero totale dei seggi) e di inclusività (garantire la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio): nell’Orientamento ID 35956 l’ARAN rileva che il mancato rispetto di tali principi è una questione endosindacale, priva di rilevanza esterna sulla correttezza dell’operato del Comitato; l’Agenzia ritiene comunque opportuno, a fronte di tale problematica, che l’Amministrazione segnalasse formalmente alla RSU l’eventuale incongruenza tra la previsione contrattuale e la composizione del Comitato di coordinamento.