La Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato illegittime le proroghe dei contratti dirigenziali che si estendano oltre la soglia massima dei 5 anni prevista dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001: diversamente dal settore privato, nel pubblico impiego si esclude che elementi quali il carattere fiduciario e il ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale nell’organizzazione dell’ente possano giustificare la reiterazione indiscriminata dei contratti a tempo determinato con il dirigente. In caso contrario si finirebbe per impegnare un dirigente con le medesime modalità di un dirigente assunto a tempo indeterminato, mantenendone la precarizzazione e ciò in contrasto con la necessità, imposta dal diritto eurounitario, che gli incarichi a tempo determinato non possano sopperire a stabili esigenze di dotazione della Pubblica Amministrazione. (Cass. sent. n. 30723/2025)