Il TAR Umbria ha di recente ribadito la preminenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti in luogo dell’indizione di un nuovo concorso qualora vi sia sostanziale sovrapponibilità di mansioni, competenze e contenuti, secondo principi già espressi anni addietro dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 28 luglio 2011). Il generale favore per l’utilizzazione delle preesistenti graduatorie viene meno solo in presenza di speciali discipline o particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enunciarsi chiaramente nel provvedimento di indizione del nuovo concorso; la scelta di quest’ultima opzione deve non solo trovare motivazioni di interesse pubblico, ma anche giustificarne la prevalenza rispetto agli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci. (TAR Umbria sent. n. 8/2026)