A fronte del quesito su eventuali limitazioni all’utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL area Funzioni Locali del 16.07.2024, intese come limitazioni soggettive correlate alle funzioni esercitate o a determinate specializzazioni, l’ARAN afferma che in linea generale la normativa non pone alcuna limitazione soggettiva legata ai ruoli, funzioni o particolari specializzazioni. Tale disciplina, aggiunge l’Agenzia, da un lato fornisce un utile strumento di gestione a favore di Enti temporaneamente meno strutturati e, dall’altro, introduce un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e risultato, in aggiunta al trattamento economico spettante a favore del dirigente utilizzato. (ARAN ID 35903)