L’articolo in oggetto, che conferma quanto già disposto dal previgente art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, si deve interpretare nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo a condizione che vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse. Il citato comma richiama infatti l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, il quale prevede che “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”.