In merito alle attività di formazione organizzate o disposte dall’Ente, l’ARAN specifica che il personale che vi partecipa è considerato a tutti gli effetti in sevizio, di conseguenza qualora l’attività sia svolta al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro si applicherà, in presenza dei relativi presupposti, la disciplina della trasferta di cui all’articolo 57 CCNL 16.11.2022. Il tempo di viaggio è equiparato al tempo di servizio solo nelle fattispecie richiamate dal comma 3 dell’articolo 57, con la precisazione che è onere dell’Ente individuare tali prestazioni lavorative entro la cornice contrattuale.