L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 156 del 2026, si esprime sulla tassazione delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa duranti i turni, nonché sull’attribuzione dei buoni pasto o del servizio mensa.

L’Istante aveva chiesto in particolare se assoggettare a tassazione questi importi a seguito di sentenza:

“ a) risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia;

  1. b) risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo;
  2. c) interessi o rivalutazione monetaria in relazione alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b)’

 L’Agenzia delle Entrate ha in primis ricordato che “ devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente [… ]. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio ( danno emergente).

 Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “ le somme corrisposte ai titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e di risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale. In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR [..] non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.